Art. 2
La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità,
mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e
monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui
agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato
grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione
dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati
membri.
Art. 13
Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle
competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando
all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere
le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o
le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Art. 119
Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile
e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli
altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di
misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di
trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a
facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare
svantaggi nelle carriere professionali.
Articolo 119 A
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.