Il contratto a part-time prevede un orario ridotto e può essere sia a tempo indeterminato (tipico delle
imprese di pulimento o delle mense) che a tempo determinato (per esempio per cinque mesi per
sostituzione di personale in maternità a 20 ore settimanali).
Se non si superano le 20 ore settimanali, si rimane iscritti alle liste di collocamento.
I disoccupati possono chiedere di essere iscritti sia nella lista ordinaria che in quella per un a lavoro a
part-time. Nel caso che un’azienda abbia bisogno di personale a tempo pieno, è riconosciuto il diritto di
precedenza per i lavoratori già assunti con un contratto a tempo parziale.
Il contratto a tempo parziale deve essere messo per iscritto e indicare le mansioni e la distribuzione
dell’orario sia essa su base giornaliera, settimanale, mensile o annua.
Il part-time può essere:
- orizzontale quando prevede un orario ridotto durante tutto l’arco della settimana;
- verticale quando si effettua un orario pieno solo per alcuni giorni della settimana;
- ciclico quando riguarda solo determinati periodi dell’anno con orario settimanale pieno.
La tredicesima mensilità, le ferie, le festività infrasettimanali ed il trattamento di fine rapporto, sono
corrisposti in misura proporzionale all’orario prestato.
La legge 19 luglio 1994, n. 451 ha introdotto sconti sui contributi che le aziende devono pagare (e quindi il costo
del lavoro si abbassa) per l’assunzione di personale a tempo parziale.