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Il termine ONLUS deriva da "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative
"no profit" che a vario titolo operano sul territorio nazionale.
I requisiti per inquadrare l'ente come ONLUS:
- natura privatistica dell'ente (gli enti pubblici sono esclusi)
- perseguimento esclusivo di fini solidaristici
- campo di applicazione: assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte, sport
- democraticita' dello statuto
- trasparenza dei bilanci
- obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilita'
- limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi
- divieto di distribuire utili
- divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni piu' favorevoli.
Le principali agevolazioni:
- contabilita' estremamente semplificata
- IVA sugli acquisti al 5%
- non imponibilita' ai fini delle Imposte Dirette, dell'IVA e dell'Imposta sugli Spettacoli dei proventi di attivita' funzionali al
perseguimento degli scopi sociali anche se fiscalmente
commerciali
- esenzione bollo, concessioni governative ecc.
- tasse di registro in misura fissa
- imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili in misura fissa
- esenzione INVIM sulle compravendite immobiliari
- deducibilita' fino a tre milioni degli atti di liberalita' di privati fatti alle ONLUS
- disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle societa' commerciali alle ONLUS
- esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali ricorrenze.
Le sanzioni:
- anzitutto e' prevista la responsabilita' solidale e personale dei legali rappresentanti e dei componenti agli organi direttivi per le
imposte e le relative sanzioni
- inoltre la violazione dei requisiti indicati al punto secondo e necessari per godere del regime agevolato comporta:
- sanzioni penali per gli amministratori;
- lo scioglimento dell'organizzazione;
- l'intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni.
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