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Onlus

     

Il termine ONLUS deriva da "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative "no profit" che a vario titolo operano sul territorio nazionale.

I requisiti per inquadrare l'ente come ONLUS:

  • natura privatistica dell'ente (gli enti pubblici sono esclusi)
  • perseguimento esclusivo di fini solidaristici
  • campo di applicazione: assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, arte, sport
  • democraticita' dello statuto
  • trasparenza dei bilanci
  • obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilita'
  • limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi
  • divieto di distribuire utili
  • divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni piu' favorevoli.
Le principali agevolazioni:
  • contabilita' estremamente semplificata
  • IVA sugli acquisti al 5%
  • non imponibilita' ai fini delle Imposte Dirette, dell'IVA e dell'Imposta sugli Spettacoli dei proventi di attivita' funzionali al perseguimento degli scopi sociali anche se fiscalmente commerciali
  • esenzione bollo, concessioni governative ecc.
  • tasse di registro in misura fissa
  • imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili in misura fissa
  • esenzione INVIM sulle compravendite immobiliari
  • deducibilita' fino a tre milioni degli atti di liberalita' di privati fatti alle ONLUS
  • disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle societa' commerciali alle ONLUS
  • esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali ricorrenze.
Le sanzioni:
  • anzitutto e' prevista la responsabilita' solidale e personale dei legali rappresentanti e dei componenti agli organi direttivi per le imposte e le relative sanzioni
  • inoltre la violazione dei requisiti indicati al punto secondo e necessari per godere del regime agevolato comporta:
    1. sanzioni penali per gli amministratori;
    2. lo scioglimento dell'organizzazione;
    3. l'intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni.

Disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n. 460  »