Posizione: NAUSICAA > IMPRENDITORIA > DOCUMENTAZIONE > REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTIVITA'IMPRENDITORIALI > Legge n.49/85


Legge 27 febbraio 1985 n.49 (Legge Marcora)
Beneficiari
Cooperative e Cooperative di Produzione e lavoro che realizzino al salvaguardia dell’occupazione dei lavoratori tramite l’acquisto, l’affitto o la gestione anche parziale delle aziende di cui erano dipendenti, l’acquisto di gruppi di cespiti di tali aziende oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.
Iniziative ammissibili
Produzione, distribuzione, turismo, servizi. Escluse le cooperative di abitazione, quelle agricole sono ammesse solo per gli interventi coerenti con le disposizioni della normativa comunitaria.
 
Spese ammissibili
La Legge istituisce un fondo chiamato FONCOOPER, che eroga prestiti a tasso agevolato riguardanti investimenti finalizzati all’incremento o l’ammodernamento dei mezzi di produzione e/o servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, al miglioramento della qualità e alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.
Agevolazioni finanziarie
Il contributo in conto interessi vale: - fino al 70% dell’investimento ammissibile per un massimo di 4 miliardi di lire, nel rispetto dei massimali indicati per gli aiuti a finalità regionale ossia fino al 7,5% ESL per le medie imprese e fino al 15% ESL per le piccole imprese. Il tasso è pari al 50% dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati, riducibile al 25% per le cooperative che integrino la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno il 20% del valore dell’investimento previsto.
Le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e predisposte in duplice copia (di cui una da inviare alla sezione Coopercredito della Banca Nazionale del Lavoro, l'altra da presentare allo sportello periferico della sezione stessa).



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