Posizione: NAUSICAA > IMPRENDITORIA > DOCUMENTAZIONE > REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTIVITA'IMPRENDITORIALI > Legge n.240/81


Legge 21 maggio 1981 n.240
Beneficiari
Imprese, cooperative e consorzi artigiani.



Spese ammissibili
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in Lit.240 milioni, elevabile fino a Lit. 360 milioni nel caso il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile in conto canoni è fissato in Lit. 48 milioni per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Detto importo massimo è elevabile fino a Lit. 72 milioni, sempre che il maggior onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate. I sopraddetti importi massimi ammissibili sono comprensivi dei valori residui in linea capitale di eventuali precedenti operazioni agevolate ai sensi della Legge in oggetto. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui costo sia inferiore a Lit 20 milioni.
Agevolazioni
Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane può concedere contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
  • l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con l'esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;
  • macchine, attrezzi strumentali ed automezzi nuovi (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi). E' possibile accedere al contributo anche per i beni usati di difficile reperimento sul mercato di nuova produzione, che siano stati oggetto di un solo passaggio di proprietà e non abbiano precedentemente usufruito di agevolazioni - previa valutazione da parte di Comitati Tecnici Regionali.
  • l'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al costo del bene (al netto di imposte e tasse oltre che di ogni onere accessorio di spesa) diminuito del valore di riscatto a fine locazione finanziaria.
 
La domanda deve essere presentata all'Artigiancassa tramite un istituto di leasing, entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, corredata del certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ed del programma d'investimento dell'impresa.



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