Psicologo
Titolo richiesto: Laurea in Psicologia
I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di psicologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti
che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto
dall'articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239.
Documenti da allegare alla domanda:
Diploma di laurea in copia autentica o certificato di laurea con la dichiarazione che il Diploma è in corso di compilazione.
Certificato che attesti il compimento del tirocinio, emesso dalla Università che ha rilasciato il Libretto.
Modalità di svolgimento degli esami di stato:
una prova scritta
una prova pratica
una prova orale
La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della:
psicologia generale, psicologia dello sviluppo, metodologia della scienza del comportamento
La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.
La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonche' argomenti teorico-pratici relativi all'attivita' svolta
durante il tirocinio professionale.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto almeno i 30/50 sia nella prova
scritta che in quella pratica.
Assistente sociale
Titolo richiesto: Diploma di Laurea in Servizio Sociale.
I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale devono presentare diploma universitario in servizio sociale in originale o in copia autentica o in copia notarile o diploma di cui all'articolo 2, comma 1 del regolamento adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 340 ai sensi dell'articolo 17, comma 26, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il diploma originale di laurea può essere sostituito con un certificato di conseguita laurea, qualora l'università
competente non abbia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita d'ufficio nel fascicolo del
candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali
dichiarano nella domanda di aver conseguito i predetti titoli accademici nella stessa sede ove chiedono di
sostenere gli esami di Stato.
Gli Esami di abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale consistono in:
una prova scritta
una prova pratica
una prova orale.
La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell'area di servizio
sociale:
teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferimento ai suoi principi, fondamenti, metodi,
tecniche professionali;
politica sociale;
organizzazione del servizio sociale.
La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere. Il tempo massimo per
la prova scritta è stabilito in cinque ore.
La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l'elaborato scritto e argomenti
teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale nonchè i relativi riferimenti
istituzionali e legislativi.
La prova pratica consiste nell'analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione
di un caso prospettato dalla commissione.
Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella
prova scritta che in quella pratica.
La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l'idoneità quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove
previste.
Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il
voto complessivo derivante dalla somma dei singoli riportati in ciascuna prova.
Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a
ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella sessione precedente (art. 19 del D.M.
9.9.57).