Biologo
I laureati in Scienze Biologiche che intendono sostenere gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dal quale risulti l’avvenuto svolgimento del tirocinio pratico annuale post-lauream
prescritto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.
La documentazione prevista consiste in:
Istanza di ammissione su modulo predisposto e distribuito dalla Segreteria Esami di Stato. Si fa presente che
all’atto dell’iscrizione verrà assegnato a ciascun candidato un numero di domanda indispensabile per
richiedere tutti i successivi certificati;
Attestazione comprovante il versamento della tassa di ammissione agli esami .
Attestazione comprovante il versamento del contributo di L. 100.000 stabilito ai sensi dell’art. 5 della legge
24.12.1993, n. 537 (da effettuarsi presso l’ufficio postale esclusivamente a mezzo dell’apposito bollettino di
versamento di c.c.p. già predisposto ed allegato al modulo d’iscrizione);
Certificato di laurea
Certificato attestante il compimento del tirocinio pratico
I candidati debbono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
Gli stessi sono tenuti a prendere visione dei risultati relativi alle prove sostenute affissi alla bacheca
dell’Ufficio Esami di Stato.
Gli avvisi esposti hanno valore di convocazione ufficiale; gli interessati non riceveranno alcuna
comunicazione scritta.
I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della
presentazione della domanda, e comunque entro quello fissato per il conseguimento del titolo stesso, sono
tenuti a presentare l’istanza nei termini prescritti e con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti
gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che hanno
presentato la domanda di partecipazione all’esame di laurea.
Coloro che non provvedano a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della
documentazione di seguito indicata, sono esclusi dalla sessione d’esame cui abbiano chiesto di partecipare.
Il candidato che si ritira durante una prova d’esame è considerato riprovato, lo stesso qualora non si presenti al
suo turno perde il diritto all’esame e non puo’ ottenere alcun rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l’esame nella sessione successiva ed è obbligato a sostenere
tutte le prove, anche quelle eventualmente già superate, ripresentando la documentazione di rito.
A coloro che hanno superato l’esame di abilitazione spetta la qualifica di carattere professionale.
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il
conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.