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Borse per l'incentivazione e la razionalizzazione degli studi universitari
Al fine di incentivare l'iscrizione in quelle sedi universitarie dove il numero degli iscritti àè inferiore a quello che l'ateneo potrebbe accogliere, la legge sul diritto allo studio universitario (Legge 2 dicembre 1991 n.390, art 17  » ) prevede l'erogazione di borse di studio in favore di quanti si iscrivano ai corsi di studio presso tali università.
Le borse sono bandite dalle singole università, hanno durata triennale, ammontano a sei milioni ciascuna e vengono assegnate per concorso; i relativi bandi rettorali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Per usufruire della borsa di studio negli anni successivi al primo, i vincitori dovranno mantenere il possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti nel bando.
Le informazioni sulle possibilità di fruire di tali borse vanno chieste agli uffici borse di studio dell'Università cui si intende iscriversi.